Obbligatorietà di iscrizione all'albo professionale
29/04/07 13:11
RISPOSTA del Legale del Collegio IPASVI di R.E. Avv. Stefano Anceschi
La risposta è decisamente affermativa, trova sicure base testuali nelle fonti e risulta confermata altresì dall’ultima giurisprudenza chiamata a decidere dell’imputazione di esercizio abusivo della professione.E’ notorio che la legge 26.2.99 n.42, nell’abrogare il mansionario e nell’elevare la professione infermieristica e quella di assistente sanitario al rango di professione sanitaria propriamente detta (da ausiliarie quali erano), agli effetti della definizione del campo proprio di attività e di responsabilità delle stesse, ha rinviato al Decreto Ministeriale 14.9.1994 n.739 (profilo dell’infermiere professionale) e Decreto Ministeriale 17.1.1997 n.69 (profilo dell’assistente sanitario), al Codice Deontologico ed ai rispettivi ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario (e formazione post-base).
Il richiamo ai decreti ministeriali suddetti ed al Codice Deontologico attribuisce agli stessi il grado di legge.
Per legge dunque l’infermiere e l’assistente sanitario (art.2 L.n.42/99, artt.1 D.M. 14.9.94 n.739 e D.M. 17.1.97 n.69, art.1.1 Codice Deontologico) sono gli operatori sanitari che "in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale" risultano responsabili dell’assistenza generale infermieristica (il primo) e della prevenzione, promozione ed educazione alla salute (il secondo).
La lettera della disposizioni in commento è chiarissima.
Appare dunque fuor di dubbio che condizione abilitante all’esercizio legittimo delle professioni sanitarie summenzionate sia "l’iscrizione all’albo professionale".
Non si trova nel congegno legislativo (e non avrebbe ragione d’esistere) alcuna distinzione dettata dalle condizioni di esercizio delle professione, sicchè il requisito anzidetto (iscrizione all’albo) vale sia per il dipendente, sia per il lavoratore autonomo.
D’altronde la necessarietà della iscrizione all’albo anche per i dipendenti pubblici risulta recepita dalla disciplina relativa ai concorsi per l’accesso alla posizione (D.P.R. 761/99).
Le conseguenze dell’esercizio delle professioni in commento senza l’iscrizione all’albo stanno nella commissione del reato di cui all’art.348 c.p. ("chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da € 103 a € 516").
In termini civilistici la mancata iscrizione all’albo comporta la nullità del contratto di lavoro ("quando l’esercizio di una attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo ". la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli da azione per il pagamento della retribuzione" - art.2231 c.c.).
Si è scritto sopra che pure la giurisprudenza più recente propende per la conclusione in commento.
Va citata in particolare la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha giudicato dell’ impugnazione sporta avverso la notissima sentenza del Tribunale di Sondrio (che aveva assolto 48 infermieri dal reato summenzionato).
Anche per la Corte d’Appello di Milano l’iscrizione all’albo è un obbligo di legge (per la cronaca il collegio ha confermato l’assoluzione posto che gli infermieri, anni addietro, apparivano in buona fede, attesa l’incertezza regnante circa l’interpretazione della normativa di riferimento, ora risolta nel senso qui proposto).