Personale di sala operatoria
28/03/08 13:00
Mi si descrive la fattispecie riassunta come in appresso: l’equipe infermieristica della tale sala operatoria risulta composta di n.2 unità infermieristiche (n.1 “strumentista” e n.1 “I.P. di sala”) coaudiuvate dalla presenza di un OSS; al termine del turno l’infermiere “di sala” viene liberato dalla “Capo-Sala” sicchè resterebbero a terminare il lavoro la sola “strumentista” e l’OSS.
A parere della iscritta (richiedente il parere) la situazione risulterebbe potenzialmente pericolosa per il paziente.
Si fa il caso del risveglio del paziente obeso o altrimenti inabilitato, il quale non potrebbe essere sollevato in sicurezza da due soli operatori (per giunta donne) e rischierebbe di cadere.
I detti pazienti, dopo l’intervento, vengono trasferiti nella pre-sala operatorio ed ivi trattenuti senza presidio sino al completo risveglio, soggetti solamente al controllo a distanza (monitor) nel mentre l’equipe assistenziale è impegnata altrove
Mi si dice che tali pazienti, intontiti e bendati, potrebbero agitarsi e cadere.
Tanto descritto e premesso, l’iscritta (coinvolta nel servizio in questione) teme di non essere immune da responsabilità in caso di incidente.
Mi sento di potere affermare che il timore non sia totalmente infondato.
Tutte le situazioni soprascritte derivano da un ordine di servizio del superiore gerarchico ovvero del gerente/organizzatore del servizio (l’infermiere coordinatore che “congeda” una unità ed indica al personale restante di procedere; nel secondo caso chi disponga che i pazienti operati vengano condotti in pre-sala operatoria).
Serve appena sottolineare che le conseguenze dell’ordine di servizio ricadono in primis sul superiore che ha impartito l’ordine stesso.
Pur tuttavia risulterebbe coinvolto anche l’operatore destinatario dell’ordine stesso il quale venga eseguito malgrado risulti palesemente illegittimo e dannoso.
In effetti va sottolineato con forza che gli ordini di servizio non siano tutti irresistibili e non debbano essere ottemperati supinamente.
Può accadere che gli stessi vadano denunziati e finanche disattesi.
La procedura e la casistica sono quelle indicate dai contratti collettivi di lavoro i quali recitano invariabilmente quanto segue: “il dipendente deve eseguire le disposizioni inerenti all’espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori. Se ritiene che la disposizione sia palesemente illegittima, il dipendente è tenuto a farne immediata e motivata contestazione a chi l’ha impartita, dichiarandone le ragioni; se la disposizione è rinnovata per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione, salvo che la disposizione stessa sia vietata dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo”.
Tornando alla fattispecie ed in particolare al secondo caso rappresentato (pazienti “parcheggiati” in sala di pre-attesa) mi parrebbe di ravvisarvi addirittura l’ipotesi di abbandono di persone incapaci (art. 591 c.p.: “chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni ….. la pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte”).
Non credo che i pazienti trasferiti nella pre-sala siano tutti in pericolo.
Tuttavia per quanti lo siano l’ordine che imponga di lasciare solo il paziente mi pare illegittimo e da disattendere.
Il primo caso (organico della sala operatoria) è più sfumato ed occorre distinguere meglio fra caso e caso.
Di nuovo quando l’agire comporti pericolo per l’agente è bene disattendere l’ordine di procedere oltre ed attendere aiuto (sempre che sia possibile e l’urgenza non imponga di agire).
Ad ogni buon conto per entrambe le fattispecie consiglio di chiedere che l’ordine di servizio (le disposizioni che hanno prodotto le situazioni lamentate nel quesito) venga confermato per iscritto (ciò per evidenti fini di prova).
Consiglio successivamente di segnalare sempre per iscritto al superiore le difficoltà ed i pericoli enarrati e chiedere di provvedere in merito.
Qualora l’ordine venisse rinnovato valga quanto si è detto sopra.
Rammento che il disattendere un ordine illegittimo non comporta sanzioni disciplinari.
Attendo osservazioni e richieste di chiarimento.
Cordiali saluti.
Avv. Stefano Anceschi
A parere della iscritta (richiedente il parere) la situazione risulterebbe potenzialmente pericolosa per il paziente.
Si fa il caso del risveglio del paziente obeso o altrimenti inabilitato, il quale non potrebbe essere sollevato in sicurezza da due soli operatori (per giunta donne) e rischierebbe di cadere.
RISPOSTA del Legale del Collegio IPASVI di R.E. Avv. Stefano Anceschi
Mi si rappresenta ancora il diverso caso dei pazienti che subiscono un intervento di chirurgia oculistica.I detti pazienti, dopo l’intervento, vengono trasferiti nella pre-sala operatorio ed ivi trattenuti senza presidio sino al completo risveglio, soggetti solamente al controllo a distanza (monitor) nel mentre l’equipe assistenziale è impegnata altrove
Mi si dice che tali pazienti, intontiti e bendati, potrebbero agitarsi e cadere.
Tanto descritto e premesso, l’iscritta (coinvolta nel servizio in questione) teme di non essere immune da responsabilità in caso di incidente.
Mi sento di potere affermare che il timore non sia totalmente infondato.
Tutte le situazioni soprascritte derivano da un ordine di servizio del superiore gerarchico ovvero del gerente/organizzatore del servizio (l’infermiere coordinatore che “congeda” una unità ed indica al personale restante di procedere; nel secondo caso chi disponga che i pazienti operati vengano condotti in pre-sala operatoria).
Serve appena sottolineare che le conseguenze dell’ordine di servizio ricadono in primis sul superiore che ha impartito l’ordine stesso.
Pur tuttavia risulterebbe coinvolto anche l’operatore destinatario dell’ordine stesso il quale venga eseguito malgrado risulti palesemente illegittimo e dannoso.
In effetti va sottolineato con forza che gli ordini di servizio non siano tutti irresistibili e non debbano essere ottemperati supinamente.
Può accadere che gli stessi vadano denunziati e finanche disattesi.
La procedura e la casistica sono quelle indicate dai contratti collettivi di lavoro i quali recitano invariabilmente quanto segue: “il dipendente deve eseguire le disposizioni inerenti all’espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori. Se ritiene che la disposizione sia palesemente illegittima, il dipendente è tenuto a farne immediata e motivata contestazione a chi l’ha impartita, dichiarandone le ragioni; se la disposizione è rinnovata per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione, salvo che la disposizione stessa sia vietata dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo”.
Tornando alla fattispecie ed in particolare al secondo caso rappresentato (pazienti “parcheggiati” in sala di pre-attesa) mi parrebbe di ravvisarvi addirittura l’ipotesi di abbandono di persone incapaci (art. 591 c.p.: “chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni ….. la pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte”).
Non credo che i pazienti trasferiti nella pre-sala siano tutti in pericolo.
Tuttavia per quanti lo siano l’ordine che imponga di lasciare solo il paziente mi pare illegittimo e da disattendere.
Il primo caso (organico della sala operatoria) è più sfumato ed occorre distinguere meglio fra caso e caso.
Di nuovo quando l’agire comporti pericolo per l’agente è bene disattendere l’ordine di procedere oltre ed attendere aiuto (sempre che sia possibile e l’urgenza non imponga di agire).
Ad ogni buon conto per entrambe le fattispecie consiglio di chiedere che l’ordine di servizio (le disposizioni che hanno prodotto le situazioni lamentate nel quesito) venga confermato per iscritto (ciò per evidenti fini di prova).
Consiglio successivamente di segnalare sempre per iscritto al superiore le difficoltà ed i pericoli enarrati e chiedere di provvedere in merito.
Qualora l’ordine venisse rinnovato valga quanto si è detto sopra.
Rammento che il disattendere un ordine illegittimo non comporta sanzioni disciplinari.
Attendo osservazioni e richieste di chiarimento.
Cordiali saluti.
Avv. Stefano Anceschi