Attività di audiometria e di audioprotesia da parte di infermiere

Si richiede parere legale in merito allo svolgimento di attività di audiometria e audioprotesia da parte di Infermieri.

RISPOSTA del Legale del Collegio IPASVI di R.E. Avv. Stefano Anceschi

Nella richiesta di parere di cui all’oggetto mi si chiede se un infermiere possa legittimamente compiere attività di audiometria e di audioprotesia, tra le quali l’esame audiometrico totale, l’esame impedenzometrico, gli esami ABR, l’esame otovestibolare ENG (elettronistagmografia), l’esame delle emissioni otoacustiche, l’esame audiometrico infantile, il counseling per la terapia di ricondizionamento dell’acufene, la gestione utente con impianto cocleare (assistenza in sala operatoria, mappaggio, attivazione impianto, telemetria della risposta neurale).

La risposta viene da sola traguardando il profilo professionale dell’infermiere rispetto a quelli del tecnico di audiometria e del tecnico audioprotesista.

- INFERMIERE (D.M. 14.9.94 n.739): “Art.1 - 1. È individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica. 2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria. 3. L'infermiere: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi; c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico; d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali; f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto; g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.”

TECNICO AUDIOMETRIA (D.M. 14.9.1994 n.667): “Art.1 - 1. È individuata la figura professionale del tecnico audiometrista con il seguente profilo: il tecnico audiometrista è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nella prevenzione, valutazione e riabilitazione delle patologie del sistema uditivo e vestibolare, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze diagnostico-terapeutiche del medico. 2. L'attività dell'audiometrista è volta all'esecuzione di tutte le prove non invasive, psico-acustiche ed elettrofisiologiche di valutazione e misura del sistema uditivo e vestibolare ed alla riabilitazione dell'handicap conseguente a patologia dell'apparato uditivo e vestibolare. 3. Il tecnico audiometrista: a) opera, su prescrizione del medico, mediante atti professionali che implicano la piena responsabilità e la conseguente autonomia; b) collabora con altre figure professionali ai programmi di prevenzione e di riabilitazione delle sordità utilizzando tecniche e metodologie strumentali e protesiche. 4. Il tecnico audiometrista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale. Art.2 - Il diploma universitario di tecnico audiometrista, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.”

- TECNICO AUDIOPROTESISTA (D.M. 14.9.1994, n. 668): “Art.1 - 1. È individuata la figura professionale del tecnico audioprotesista con il seguente profilo: il tecnico audioprotesista è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nella fornitura, adattamento e controllo dei presidi protesici per la prevenzione e correzione dei deficit uditivi. 2. Il tecnico audioprotesista opera su prescrizione del medico mediante atti professionali che implicano la piena responsabilità e la conseguente autonomia. 3. L'attività del tecnico audioprotesista è volta all'applicazione dei presidi protesici mediante il rilievo dell'impronta del condotto uditivo esterno, la costruzione e applicazione delle chiocciole o di altri sistemi di accoppiamento acustico e la somministrazione di prove di valutazione protesica. 4. Collabora con altre figure professionali ai programmi di prevenzione e di riabilitazione delle sordità mediante la fornitura di presidi protesici e l'addestramento al loro uso. 5. Il tecnico audioprotesista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale. Art.2 - 1. Il diploma universitario di tecnico audioprotesista, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.”

Si converrà che le attività di misurazione della funzione uditivita e quelle di applicazione ed adattamento delle protesi acustiche non si attaglino alla “assistenza generale infermieristica”, ma appartengano rispettivamente al profilo del tecnico audiometrista e del tecnico audioprotesista.
E quelle del tecnico audiometrista e del tecnico audioprotesista sono professioni sanitarie per le quali occorre “una speciale abilitazione stato” (diploma universitario).
Di qui la conseguenza che il campo proprio dell’attività di tali professioni sia protetto dalle comminatorie di cui all’art.348 c.p..

In particolare commette il reato di “esercizio abusivo di una professione” (nella specie quelle del tecnico di audiometria e del tecnico di audioprotesia) “chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello stato” (pene della reclusione fino a sei mesi o con la multa da € 103 a € 516).
Concorre al reato suddetto colui che impieghi scientemente il soggetto sfornito dei titoli occorrenti.

Va precisato che l’interesse tutelato dalla norma è che l’esercizio di determinate professioni sia consentito unicamente a quanti in possesso delle speciali abilitazioni (le quali sono prescritte a garanzia delle qualità culturali e morali del caso).

Non discrimina l’eventuale competenza ed abilità acquisita dall’operatore sfornito dei titoli.